Cos’è il BCD del tonno rosso e perché senza di esso il pesce è illegale
In Sicilia, maggio e giugno 2026: decine di sequestri, tonnellate di tonno rosso bloccate, furgoni intercettati di notte. In quasi tutti i verbali compare la stessa voce: “privo di BCD”. Ma cos’è esattamente questo documento, perché è obbligatorio, e perché la sua assenza trasforma un tonno in un prodotto illegale — non per un vizio formale, ma per una ragione biologica precisa?
In questo articolo · 9 sezioni
- BCD: la carta d’identità del tonno rosso
- Cosa contiene un BCD
- Il marchio caudale: il codice a barre del tonno
- Il VMS: l’occhio satellitare sulle barche
- Perché senza BCD il tonno è illegale — e non è solo burocrazia
- Chi deve avere il BCD e a che punto della filiera
- Le infrazioni gravi ICCAT: cosa rischia chi viola le regole
- Cosa succede quando il BCD manca
- Il nodo della tracciabilità reale
BCD: la carta d’identità del tonno rosso
BCD sta per Bluefin Tuna Catch Document — in italiano: documento di cattura del tonno rosso (Thunnus thynnus). È il sistema di tracciabilità obbligatorio introdotto dall’ICCAT, la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell’Atlantico, l’organismo che regola a livello mondiale la pesca del tonno rosso.
In parole semplici: ogni esemplare di tonno rosso catturato legalmente deve avere il suo BCD. È il suo passaporto. Racconta da dove viene, chi lo ha pescato, con quale attrezzo, in quale zona, in quale data, e quante quote ICCAT sono state utilizzate per catturarlo. Poi segue il pesce in ogni passaggio commerciale — dallo sbarco al grossista, dal grossista alla pescheria, fino all’esportazione verso i mercati esteri.
Dal 2016 il sistema cartaceo è stato sostituito dall’eBCD — la versione elettronica, gestita sul portale etuna.iccat.int. Oggi ogni BCD è un record digitale nel database ICCAT, convalidato dalla Capitaneria di porto al momento dello sbarco e aggiornato a ogni transazione commerciale successiva. Venditore e acquirente devono essere registrati sul portale: senza registrazione non è possibile né emettere né ricevere un BCD valido.

Cosa contiene un BCD
Il documento è strutturato in due sezioni principali.
La prima parte riguarda la cattura: zona FAO di pesca (il Mediterraneo corrisponde alla zona FAO 37), sistema di pesca utilizzato (circuizione, palangaro, lenza, tonnara fissa), nome e numero di registrazione del peschereccio, flag State, data e porto di sbarco, peso totale degli esemplari catturati.
La seconda parte riguarda la filiera commerciale: ogni passaggio di proprietà tra operatori deve essere registrato nel sistema eBCD prima che avvenga la transazione. L’acquirente deve ricevere il BCD aggiornato prima di poter a sua volta cedere il prodotto. Il documento segue il pesce anche se viene esportato: il Regolamento UE 2023/2833 impone che la sezione commerciale dell’eBCD sia convalidata prima dell’esportazione, e che i paesi importatori verifichino la validità del documento prima di ammettere la partita.

Il modulo cartaceo del Certificato ICCAT di Riesportazione del Tonno Rosso — il documento che accompagna ogni partita di Thunnus thynnus nei movimenti commerciali internazionali. Le sezioni dalla 5 alla 7 richiedono la firma e il timbro ufficiale delle autorità governative di riesportazione e importazione. I codici prodotto nella legenda indicano: F = Fresco, FR = Congelato, RD = Peso vivo, GG = Eviscerato e senza branchie, DR = Rifilato, FL = Filetto, OT = Altra forma. Fonte: ICCAT / Reg. UE 640/2010
Il marchio caudale: il codice a barre del tonno
Accanto al BCD esiste uno strumento fisico di tracciabilità spesso sconosciuto al grande pubblico: il marchio caudale. Il Regolamento UE che recepisce le raccomandazioni ICCAT stabilisce che su ogni esemplare di tonno rosso sbarcato da palangaro, lenza o lenza trainata deve essere apposto un marchio direttamente sulla coda, immediatamente dopo le operazioni di sbarco.

Ogni marchio reca un numero unico di identificazione che deve corrispondere al numero riportato nel BCD e deve essere visibile in modo leggibile e indelebile sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente il pesce. In questo modo, anche un acquirente finale — un ristorante, una pescheria, un consumatore — può teoricamente risalire al documento di cattura originale partendo dal numero stampato sulla confezione.
Nella pratica, il marchio caudale è uno dei punti più vulnerabili del sistema: la sua contraffazione è relativamente semplice e il controllo a valle della catena è disomogeneo tra i diversi paesi membri.
Il VMS: l’occhio satellitare sulle barche
Il BCD non è l’unico strumento di controllo. Ogni peschereccio autorizzato alla pesca del tonno rosso con lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri deve essere dotato di un sistema VMS — Vessel Monitoring System — un dispositivo di localizzazione satellitare autonomo, a prova di manomissione, che trasmette continuamente posizione, rotta e velocità al Centro di Controllo della Pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera.
La frequenza di trasmissione è precisa: almeno una volta ogni ora per le tonniere con reti a circuizione, almeno una volta ogni due ore per tutti gli altri pescherecci. Il CCP riceve una notifica automatica in caso di interruzione della comunicazione. Il dispositivo non può essere spento, salvo autorizzazione esplicita delle autorità per periodi di inattività prolungata — e anche in quel caso deve essere riattivato e trasmettere almeno un segnale prima che la barca lasci il porto.
La manomissione o disattivazione intenzionale del VMS è classificata dall’ICCAT come infrazione grave — esattamente al pari della pesca senza autorizzazione. Questo perché una barca che scompare dal radar satellitare è una barca che potenzialmente sta pescando fuori quota senza che nessuno possa verificarlo.
Perché senza BCD il tonno è illegale — e non è solo burocrazia
Qui sta il punto che spesso viene frainteso. Il BCD non è un adempimento amministrativo come tanti. È lo strumento attraverso cui il sistema di quote ICCAT funziona concretamente.
Il tonno rosso è una specie contingentata a livello internazionale: ogni anno l’ICCAT stabilisce un TAC — Total Allowable Catch — globale, ripartito tra i paesi membri. All’Italia per il triennio 2026-2028 spettano 6.182 tonnellate annue. Ogni tonnellata pescata deve essere scalata da questa quota. Ogni esemplare senza BCD è un esemplare che non è stato scalato da nessuna quota — il che significa, nella migliore delle ipotesi, che la quota è stata superata in modo non dichiarato; nella peggiore, che il pesce è stato pescato da una barca senza autorizzazione.
In entrambi i casi il danno non è solo legale: è biologico. Lo stock di tonno rosso nel Mediterraneo ha attraversato un collasso tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, quando la biomassa riproduttiva era scesa a livelli critici. La lenta ripresa degli ultimi anni — che ha permesso all’ICCAT nel 2025 di dichiarare la specie fuori dall’emergenza e aumentare le quote — è il risultato diretto di decenni di restrizioni rigide. Ogni tonnellata di tonno venduta senza BCD è un buco in quel sistema di monitoraggio.
Chi deve avere il BCD e a che punto della filiera
Il Regolamento UE 2023/2833 stabilisce che l’eBCD è obbligatorio per ogni operazione: cattura, sbarco, trasferimento tra impianti di allevamento, trasbordo, ingabbiamento, prelievo, commercio interno, importazione, esportazione e riesportazione.
Nella pratica devono avere o trasmettere un BCD valido: il peschereccio al momento dello sbarco, il grossista prima di cedere il prodotto, la pescheria o il ristorante che lo acquistano, e l’esportatore prima di qualsiasi spedizione internazionale. Per capire quanto vale questo pesce sui mercati internazionali, basta guardare i prezzi del tonno rosso: dal mercato all’ingrosso italiano alle aste di Toyosu, la variabilità è enorme e spiega perché il mercato nero sia così attraente.
Esiste una sola eccezione parziale: per quantitativi inferiori a una tonnellata o tre esemplari è ammesso un BCD provvisorio — il registro di pesca o la nota di vendita — purché il BCD definitivo venga convalidato entro sette giorni dallo sbarco e prima di qualsiasi esportazione.
Le infrazioni gravi ICCAT: cosa rischia chi viola le regole
Il sistema ICCAT classifica esplicitamente le violazioni in infrazioni gravi, soggette alle conseguenze più severe previste dalla normativa internazionale e nazionale. Il Regolamento UE — che recepisce le raccomandazioni ICCAT — elenca con precisione i comportamenti che rientrano in questa categoria. Vale la pena conoscerle, perché molte riguardano direttamente la filiera commerciale del tonno rosso:
Pesca senza licenza o autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera. Mancata o falsa registrazione delle catture — compresi i dati dichiarati con gravi inesattezze nel BCD o nel giornale di bordo. Pesca in zone o periodi di divieto. Superamento significativo dei limiti di cattura o dei contingenti in vigore. Utilizzo di attrezzi da pesca vietati. Falsificazione o occultamento della marcatura, dell’identità o dell’immatricolazione del peschereccio. Occultamento o manomissione di prove relative a un’indagine. Pesca coadiuvata da aerei da avvistamento — esplicitamente vietata dalle norme ICCAT. Manomissione o disattivazione intenzionale del VMS. Attività di trasferimento senza la corrispondente dichiarazione. Trasbordo in mare non autorizzato.
Quando un ispettore ICCAT o della Guardia Costiera rileva un’infrazione grave, lo Stato di bandiera deve ordinare alla barca di cessare ogni attività di pesca e recarsi in un porto designato entro 72 ore, dove viene avviata un’indagine formale. Se la barca non ottempera, il fatto deve essere comunicato immediatamente alla Commissione europea e al Segretariato ICCAT.
Cosa succede quando il BCD manca
La mancanza del BCD non è una violazione minore. In Italia le sanzioni amministrative per commercio di tonno rosso privo di BCD partono da diverse migliaia di euro per esemplare e il prodotto viene sequestrato. Nei casi più gravi — pesca senza quota o commercio sistematico — si configura il reato penale di pesca IUU (Illegal, Unreported and Unregulated).
Il prodotto sequestrato, se giudicato idoneo dai servizi sanitari dell’ASP, viene generalmente devoluto in beneficenza. Se il tonno è stato conservato fuori dalla catena del freddo — come accade spesso nel caso del commercio ambulante non regolamentato — viene dichiarato non idoneo al consumo e distrutto, con rischio reale di intossicazione da istamina per i consumatori che lo avessero acquistato prima del sequestro.
Il nodo della tracciabilità reale
Il sistema eBCD, il VMS e il marchio caudale formano insieme un’architettura di controllo ambiziosa. In pratica presenta vulnerabilità note. La principale è che il controllo avviene prevalentemente a terra, nella filiera commerciale — molto meno in mare, al momento della cattura. Un peschereccio che pesca fuori quota e sbarca il prodotto senza dichiararlo non lascia traccia nel sistema fino al momento in cui qualcuno controlla il furgone che lo trasporta o la pescheria che lo vende.
Lo stesso WWF ha denunciato da anni che i sequestri rappresentano “probabilmente solo una minima parte dell’illegalità totale”. L’ICCAT sta esplorando tecnologie come le fotocamere stereoscopiche — già previste dal Regolamento UE come strumento obbligatorio per la stima delle catture durante le operazioni di ingabbiamento nelle farm — e l’intelligenza artificiale per il monitoraggio a bordo. Ma per ora il sistema dipende in larga misura dagli osservatori umani regionali ICCAT e dai controlli a terra delle guardie costiere nazionali. Una delle questioni più delicate riguarda proprio la distribuzione delle quote tra i sistemi di pesca: la circuizione assorbe la quota maggioritaria, mentre alla piccola pesca costiera restano risorse residuali, in un sistema che premia le flotte industriali anche quando operano ai margini della legalità.
È in questo contesto che vanno letti i sequestri di maggio e giugno 2026 in Sicilia: non come episodi isolati, ma come fotogrammi visibili di un fenomeno strutturale che per ogni tonnellata intercettata ne lascia passare una quantità sconosciuta.
Riferimenti normativi: Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento Europeo e del Consiglio; COM(2019) 619 final — Allegati 1-16 della proposta di piano di gestione pluriennale del tonno rosso; Raccomandazione ICCAT 18-13; Raccomandazione ICCAT 23-21; Raccomandazione ICCAT 18-10 (VMS).




