Taglie minime di pesca 2026: le nuove sanzioni graduate della Legge 75
La Legge 75/2026 è entrata in vigore il 29 maggio e sta già cambiando le regole del mare. Dopo il nostro primo approfondimento sul meccanismo dei punti-licenza, continuiamo l’analisi della norma con un focus sull’aspetto che riguarda più da vicino ogni pescatore professionale e sportivo: quanto si rischia concretamente per il pescato sottomisura, e come funziona la nuova scala sanzionatoria introdotta dall’articolo 13-septies.
In questo articolo · 8 sezioni
- Cosa vieta la legge: i tre divieti fondamentali
- La scala sanzionatoria: quanto si rischia
- Quando scattano i punti sulla licenza di pesca
- Le eccezioni: quando non si applica la sanzione
- Attenzione: vale anche per la pesca sportiva e ricreativa
- Cosa cambia rispetto alla normativa precedente
- Fonti normative
- Domande frequenti sulle taglie minime e le nuove sanzioni 2026
La Legge 21 aprile 2026, n. 75 ha introdotto una profonda revisione del sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima, riscrivendo integralmente il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tra le novità più rilevanti per i pescatori professionisti e ricreativi, spicca la nuova disciplina sulle taglie minime di riferimento per la conservazione e le relative sanzioni graduate, ora proporzionate al peso effettivo del pescato irregolare.
La norma è vigente dal 29 maggio 2026.
Cosa vieta la legge: i tre divieti fondamentali
Il nuovo articolo 13-septies del D.Lgs. 4/2012 stabilisce tre categorie distinte di divieto.
Il primo divieto riguarda la fase di cattura e sbarco: è vietato detenere a bordo, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Un esempio molto comune riguarda l’orata (Sparus aurata), specie soggetta anche a registrazione Rec Fishing dal 2026: la taglia minima è di 20 cm (22 cm in Liguria), e chi la pesca sottotaglia rischia ora le sanzioni graduate appena descritte. Approfondisci nella nostra guida completa su come pescare le orate, che include anche le regole specifiche sulla taglia minima.
Il secondo divieto riguarda la filiera commerciale: è vietato trasportare, commercializzare e somministrare gli stessi esemplari sottomisura. Questo significa che la responsabilità non si ferma al pescatore, ma si estende a trasportatori, grossisti e ristoratori.
Il terzo divieto riguarda le catture accidentali non soggette all’obbligo di sbarco: se la specie catturata accidentalmente non rientra nell’obbligo di sbarco e la taglia è inferiore al minimo, gli esemplari devono essere rigettati in mare e non possono essere conservati a bordo.
Per le specie invece soggette all’obbligo di sbarco, le catture accidentali sottomisura non possono essere trasportate né commercializzate per il consumo umano diretto.
La scala sanzionatoria: quanto si rischia
Il cuore della riforma è la graduazione delle sanzioni in base al peso del pescato irregolare. Il sistema abbandona la sanzione fissa e introduce una scala progressiva che penalizza in modo proporzionale i comportamenti più gravi.
Fino a 5 kg di pescato sottomisura o catture non regolari: sanzione da 100 a 600 euro
Da 5 a 25 kg: sanzione da 250 a 1.500 euro
Da 25 a 100 kg: sanzione da 2.000 a 12.000 euro
Da 100 a 200 kg: sanzione da 5.000 a 30.000 euro
Oltre 200 kg: sanzione da 12.500 a 75.000 euro
La riduzione del 10% sul peso
Un dettaglio tecnico importante, spesso trascurato: il comma 7 dell’articolo 13-septies prevede che al peso rilevato venga applicata una riduzione del 10%, senza arrotondamento di decimali. Questa riduzione è già comprensiva dell’incertezza dello strumento di misura, e non è possibile applicare ulteriori percentuali di riduzione a nessun titolo.
Lo sconto del 30% per pagamento immediato
Il nuovo articolo 13-decies, comma 5 introduce un incentivo al pagamento rapido: le sanzioni pecuniarie sono ridotte del 30% se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Una opportunità concreta per ridurre significativamente l’importo dovuto, che vale la pena conoscere.
Quando scattano i punti sulla licenza di pesca
Le violazioni che superano la soglia dei 100 kg di pescato sottomisura costituiscono infrazione grave e comportano l’assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con funzione di comandante.
Sul tema dell’automatismo nell’assegnazione dei punti e del rapporto con l’ordinanza-ingiunzione del Capo del compartimento marittimo, rimandiamo all’approfondimento che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi: Legge 75/2026 e punti sulla licenza di pesca: quando scattano davvero.
Le eccezioni: quando non si applica la sanzione
La norma prevede alcune eccezioni rilevanti.
Cattura accidentale con attrezzi conformi: il comma 8 stabilisce espressamente che non è applicata la sanzione se la cattura accidentale o accessoria di esemplari sottomisura è avvenuta con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale e autorizzati dalla licenza di pesca. È una tutela importante per il pescatore professionale che opera correttamente.
Pesca scientifica: i divieti non si applicano alla pesca scientifica e alle altre attività espressamente autorizzate. Resta però vietata qualsiasi forma di commercializzazione del prodotto, ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate solo per fini scientifici.
Attenzione: vale anche per la pesca sportiva e ricreativa
Un aspetto spesso sottovalutato: la Legge 75/2026 interviene anche sulla pesca non professionale. Il nuovo articolo 13-octies prevede una scala sanzionatoria specifica per i pescatori sportivi, ricreativi e subacquei che superino il limite giornaliero di 5 kg di cattura totale (salvo il caso di un singolo esemplare superiore a tale peso):
Da 5 a 10 kg: da 500 a 3.000 euro
Da 10 a 50 kg: da 2.000 a 12.000 euro
Oltre 50 kg: da 12.000 a 50.000 euro
Queste sanzioni sono aumentate di un terzo se riguardano specie soggette a piani di ricostituzione o il tonno rosso (Thunnus thynnus). Anche in questo caso si applica la riduzione del 10% sul peso rilevato.
Cosa cambia rispetto alla normativa precedente
Il vecchio sistema del D.Lgs. 4/2012 prevedeva sanzioni fisse o con scarsa differenziazione per quantità. La riforma introduce un principio di proporzionalità diretta tra entità della violazione e severità della pena, allineando il sistema italiano alle indicazioni del regolamento UE 2019/1241 e ai principi del regolamento INN (CE 1005/2008).
Il risultato è un quadro sanzionatorio più equo per le violazioni minori e significativamente più severo per le condotte sistematiche o di rilevante impatto sulla conservazione degli stock ittici.
Fonti normative
- Legge 21 aprile 2026, n. 75 — Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (GU n. 110 del 14 maggio 2026)
- Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 — testo coordinato con le modifiche introdotte dall’art. 20 della L. 75/2026
- Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio — pesca INN
Domande frequenti sulle taglie minime e le nuove sanzioni 2026
La principale novità è la graduazione delle sanzioni in base al peso del pescato irregolare. Non esiste più una sanzione fissa: si va da un minimo di 100 euro per quantità fino a 5 kg fino a un massimo di 75.000 euro per quantità superiori a 200 kg. Il sistema è proporzionale e tiene conto dell’entità concreta della violazione.
Al peso rilevato dagli organi di controllo viene applicata una riduzione automatica del 10%, senza arrotondamento di decimali. Questa riduzione è già comprensiva dell’incertezza dello strumento di misura: non è possibile richiedere ulteriori riduzioni percentuali a nessun titolo.
Dipende dal tipo di specie. Se la specie non è soggetta all’obbligo di sbarco, gli esemplari sottomisura devono essere rigettati in mare: conservarli a bordo è vietato. Se la specie è soggetta all’obbligo di sbarco, possono essere sbarcati ma non trasportati né commercializzati per il consumo umano diretto. In entrambi i casi, se la cattura è avvenuta con attrezzi conformi e autorizzati dalla licenza di pesca, non si applica alcuna sanzione.
È il punto più dibattuto della nuova normativa. La formula usata dal legislatore — “comporta l’assegnazione di X punti” — suggerisce un effetto automatico legato all’accertamento dell’infrazione grave, senza attendere l’ordinanza-ingiunzione del Capo del compartimento marittimo. Le circolari attuative non sono ancora state emanate. Per un approfondimento completo rimandiamo all’articolo dedicato: Legge 75/2026 e punti sulla licenza di pesca: quando scattano davvero.
In molti casi sì. Il nuovo articolo 13-decies, comma 5 prevede una riduzione del 30% sull’importo della sanzione se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Su sanzioni elevate il risparmio può essere molto significativo.
Sì. La Legge 75/2026 interviene anche sulla pesca non professionale con una scala sanzionatoria specifica per chi supera il limite giornaliero di 5 kg di cattura. Le sanzioni sono aumentate di un terzo per le specie soggette a piani di ricostituzione e per il tonno rosso (Thunnus thynnus).
La norma estende la responsabilità a tutta la filiera. Non solo chi pesca, ma anche chi trasporta, commercializza o somministra esemplari sottomisura è soggetto alle stesse sanzioni. Grossisti, trasportatori e ristoratori devono verificare la conformità del prodotto che ricevono.



Non fate altro che parlare di sanzioni.purtroppo ad oggi non ho trovato da nessuna parte la lista di pesci che non posso pescare. Sono terrorizzato, sono pensionato vorrei andare in mare ma ho paura che se mi ferma la guardia costiera mi faccia un verbale e non so neanche perché.
basta cliccare sul link della pagina, in ogni caso puo’ leggere qui https://www.ilgiornaledeimarinai.it/pesca-sostenibile-taglie-minime-e-specie-protette/