normativa

Taglie minime di pesca 2026: le nuove sanzioni graduate della Legge 75

La Legge 75/2026 è entrata in vigore il 29 maggio e sta già cambiando le regole del mare. Dopo il nostro primo approfondimento sul meccanismo dei punti-licenza, continuiamo l’analisi della norma con un focus sull’aspetto che riguarda più da vicino ogni pescatore professionale e sportivo: quanto si rischia concretamente per il pescato sottomisura, e come funziona la nuova scala sanzionatoria introdotta dall’articolo 13-septies.

In questo articolo · 8 sezioni
  1. Cosa vieta la legge: i tre divieti fondamentali
  2. La scala sanzionatoria: quanto si rischia
  3. Quando scattano i punti sulla licenza di pesca
  4. Le eccezioni: quando non si applica la sanzione
  5. Attenzione: vale anche per la pesca sportiva e ricreativa
  6. Cosa cambia rispetto alla normativa precedente
  7. Fonti normative
  8. Domande frequenti sulle taglie minime e le nuove sanzioni 2026
multe 75000euro pesci sotto taglia

La Legge 21 aprile 2026, n. 75 ha introdotto una profonda revisione del sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima, riscrivendo integralmente il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tra le novità più rilevanti per i pescatori professionisti e ricreativi, spicca la nuova disciplina sulle taglie minime di riferimento per la conservazione e le relative sanzioni graduate, ora proporzionate al peso effettivo del pescato irregolare.

La norma è vigente dal 29 maggio 2026.


Cosa vieta la legge: i tre divieti fondamentali

Il nuovo articolo 13-septies del D.Lgs. 4/2012 stabilisce tre categorie distinte di divieto.

Il primo divieto riguarda la fase di cattura e sbarco: è vietato detenere a bordo, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Un esempio molto comune riguarda l’orata (Sparus aurata), specie soggetta anche a registrazione Rec Fishing dal 2026: la taglia minima è di 20 cm (22 cm in Liguria), e chi la pesca sottotaglia rischia ora le sanzioni graduate appena descritte. Approfondisci nella nostra guida completa su come pescare le orate, che include anche le regole specifiche sulla taglia minima.

Il secondo divieto riguarda la filiera commerciale: è vietato trasportare, commercializzare e somministrare gli stessi esemplari sottomisura. Questo significa che la responsabilità non si ferma al pescatore, ma si estende a trasportatori, grossisti e ristoratori.

Il terzo divieto riguarda le catture accidentali non soggette all’obbligo di sbarco: se la specie catturata accidentalmente non rientra nell’obbligo di sbarco e la taglia è inferiore al minimo, gli esemplari devono essere rigettati in mare e non possono essere conservati a bordo.

Per le specie invece soggette all’obbligo di sbarco, le catture accidentali sottomisura non possono essere trasportate né commercializzate per il consumo umano diretto.


La scala sanzionatoria: quanto si rischia

Il cuore della riforma è la graduazione delle sanzioni in base al peso del pescato irregolare. Il sistema abbandona la sanzione fissa e introduce una scala progressiva che penalizza in modo proporzionale i comportamenti più gravi.

Fino a 5 kg di pescato sottomisura o catture non regolari: sanzione da 100 a 600 euro

Da 5 a 25 kg: sanzione da 250 a 1.500 euro

Da 25 a 100 kg: sanzione da 2.000 a 12.000 euro

Da 100 a 200 kg: sanzione da 5.000 a 30.000 euro

Oltre 200 kg: sanzione da 12.500 a 75.000 euro

La riduzione del 10% sul peso

Un dettaglio tecnico importante, spesso trascurato: il comma 7 dell’articolo 13-septies prevede che al peso rilevato venga applicata una riduzione del 10%, senza arrotondamento di decimali. Questa riduzione è già comprensiva dell’incertezza dello strumento di misura, e non è possibile applicare ulteriori percentuali di riduzione a nessun titolo.

Lo sconto del 30% per pagamento immediato

Il nuovo articolo 13-decies, comma 5 introduce un incentivo al pagamento rapido: le sanzioni pecuniarie sono ridotte del 30% se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Una opportunità concreta per ridurre significativamente l’importo dovuto, che vale la pena conoscere.


Quando scattano i punti sulla licenza di pesca

Le violazioni che superano la soglia dei 100 kg di pescato sottomisura costituiscono infrazione grave e comportano l’assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con funzione di comandante.

Sul tema dell’automatismo nell’assegnazione dei punti e del rapporto con l’ordinanza-ingiunzione del Capo del compartimento marittimo, rimandiamo all’approfondimento che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi: Legge 75/2026 e punti sulla licenza di pesca: quando scattano davvero.


Le eccezioni: quando non si applica la sanzione

La norma prevede alcune eccezioni rilevanti.

Cattura accidentale con attrezzi conformi: il comma 8 stabilisce espressamente che non è applicata la sanzione se la cattura accidentale o accessoria di esemplari sottomisura è avvenuta con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale e autorizzati dalla licenza di pesca. È una tutela importante per il pescatore professionale che opera correttamente.

Pesca scientifica: i divieti non si applicano alla pesca scientifica e alle altre attività espressamente autorizzate. Resta però vietata qualsiasi forma di commercializzazione del prodotto, ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate solo per fini scientifici.


Attenzione: vale anche per la pesca sportiva e ricreativa

Un aspetto spesso sottovalutato: la Legge 75/2026 interviene anche sulla pesca non professionale. Il nuovo articolo 13-octies prevede una scala sanzionatoria specifica per i pescatori sportivi, ricreativi e subacquei che superino il limite giornaliero di 5 kg di cattura totale (salvo il caso di un singolo esemplare superiore a tale peso):

Da 5 a 10 kg: da 500 a 3.000 euro

Da 10 a 50 kg: da 2.000 a 12.000 euro

Oltre 50 kg: da 12.000 a 50.000 euro

Queste sanzioni sono aumentate di un terzo se riguardano specie soggette a piani di ricostituzione o il tonno rosso (Thunnus thynnus). Anche in questo caso si applica la riduzione del 10% sul peso rilevato.


Cosa cambia rispetto alla normativa precedente

Il vecchio sistema del D.Lgs. 4/2012 prevedeva sanzioni fisse o con scarsa differenziazione per quantità. La riforma introduce un principio di proporzionalità diretta tra entità della violazione e severità della pena, allineando il sistema italiano alle indicazioni del regolamento UE 2019/1241 e ai principi del regolamento INN (CE 1005/2008).

Il risultato è un quadro sanzionatorio più equo per le violazioni minori e significativamente più severo per le condotte sistematiche o di rilevante impatto sulla conservazione degli stock ittici.


Fonti normative

  • Legge 21 aprile 2026, n. 75 — Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (GU n. 110 del 14 maggio 2026)
  • Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 — testo coordinato con le modifiche introdotte dall’art. 20 della L. 75/2026
  • Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio
  • Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio — pesca INN

Domande frequenti sulle taglie minime e le nuove sanzioni 2026

Marcello Guadagnino
A cura di
Marcello Guadagnino
Direttore e resp. scientifico del Giornale dei Marinai
Biologo marinoResponsabile Scientifico Oceanis

Marcello Guadagnino - Biologo Marino. Direttore del Giornale dei Marinai. Responsabile scientifico di Oceanis. Opera come consulente scientifico, con competenze specifiche nella gestione sostenibile e nelle tecniche di pesca professionale.

2 Commenti

  1. Non fate altro che parlare di sanzioni.purtroppo ad oggi non ho trovato da nessuna parte la lista di pesci che non posso pescare. Sono terrorizzato, sono pensionato vorrei andare in mare ma ho paura che se mi ferma la guardia costiera mi faccia un verbale e non so neanche perché.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *