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Palamiti: facciamo il punto sul Disegno di Legge C 338

Osservazioni e riflessioni sul Disegno di Legge C 338 ed abbinati “Interventi per il Settore Ittico”

I progetti di riforma sulla pesca ricreativa in mare attualmente allo studio presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati (C. 338 e abbinati), così come alcuni orientamenti recentemente emersi in ambito comunitario, necessitano chiarimenti e precisazioni in merito ad uno degli aspetti più controversi oltre a quello, lungamente dibattuto, dell’istituzione di una licenza onerosa, ovvero il tema degli attrezzi consentiti per tale pratica. L’attuale formulazione dell’art. 23 del testo unificato delle proposte di legge citate prevede che il Governo venga delegato ad emanare un decreto per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva. Tra i principi e criteri direttivi posti al Governo vi è “l’adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla normativa europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l’esercizio della pesca sportiva”. Ciò impone di effettuare una breve riflessione anche sulla normativa comunitaria in vigore e sulla regolamentazione esistente in altri paesi europei. Il Regolamento del Consiglio N. 1967/2006 (c.d. ”Regolamento Mediterraneo”), all’art. 17, paragrafo 1, afferma che “nell’ambito della pesca sportiva è vietato l’uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate. Nell’ambito della pesca sportiva è altresì vietato l’uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie”. Il Regolamento, fonte normativa direttamente applicabile negli Stati Membri, è chiaro nell’elenco degli attrezzi non consentiti alla pesca sportiva. Sono indicati gli strumenti più tipici della pesca professionale e a essi tradizionalmente legati.

Il palamito

pesca con il palamito

Il legislatore europeo, nello specificare che il palangaro (o “palamito”) è vietato soltanto per la cattura di specie altamente migratorie, effettua una scelta ben precisa e ragionata, che intende evidentemente non limitare o precludere l’utilizzo di tale attrezzo di tradizione secolare per il pescatore sportivo. La normativa italiana attuale, contenuta nel DPR. 1639/68 e successive modificazioni, è già perfettamente coerente e rispondente alla normativa comunitaria.

Palamiti fissi e derivanti

I palamiti fissi o a deriva (con un massimo di 200 ami per barca) sono attrezzi consentiti per il pescatore sportivo. Il documento FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 13, Rome, FAO 2012 definisce la pesca ricreativa semplicemente come pratica destinata alla cattura di animali acquatici (pesci e molluschi) che non vengono successivamente venduti o in altro modo commerciati. Tale documento non pone alcuna distinzione aprioristica tra i sistemi e gli attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa (cosa che non viene considerata affatto rilevante), ma identifica unicamente l’attitudine dello strumento di pesca alla conservazione e al mantenimento in vita della preda o alla sua uccisione. Non si comprende pertanto il tentativo volto a eliminare i cosiddetti “strumenti passivi”, che sembra essere portato avanti presso comitati di studio attualmente esistenti come ad esempio MEDAC (MEDiterranean Advisory Council), associazione senza scopo di lucro, composta da organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca (flotta industriale, piccola pesca artigianale, settore della trasformazione e sindacati) e altri gruppi di interesse operanti nell’area del Mediterraneo per realizzare gli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP). Il MEDAC ha recentemente approvato un documento programmatico nel quale, sostanzialmente come unica misura proposta, raccomanda di bandire al pescatore sportivo l’uso degli attrezzi passivi come palamiti e nasse, accusati di essere non rispondenti alle finalità della pesca ricreativa.

Tali conclusioni si fondano su premesse e dati relativi ai paesi dell’area del Mediterraneo parziali, incompleti e non argomentati né supportati da alcun dato scientifico. Mancano, ad esempio, del tutto dati relativi alla pesca ricreativa effettuata dalla barca in Spagna, Francia, Grecia e Croazia! Come si può ragionevolmente proporre misure o argomentare in materia di limitazioni a pesca ricreativa dalla barca quando non vengono nemmeno riportati i dati di della maggior parte dei paesi che dovrebbero essere toccati da tali interventi! Tale posizione è aprioristica e ingiustamente penalizzante e, come sopra detto, non trova alcun riscontro nei documenti programmatici di livello internazionale, né a livello normativo nazionale né sovranazionale. Il tentativo di eliminare gli strumenti passivi dalla pesca sportiva ricreativa è frutto di un movimento d’opinione, non fondato su base scientifica, secondo il quale tali strumenti sarebbero, da un lato, attrezzi di pesca non selettivi e incompatibili con la tutela e la conservazione delle specie ittiche, dall’altro tecniche non rispondenti a presunti canoni di “sportività”. Al contrario la letteratura scientifica di settore ha ampiamente dimostrato il limitato impatto sulle risorse ittiche della pesca con il palamito e la sua elevata selettività rispetto ad altri sistemi di pesca professionale quali reti da posta e reti a strascico. Tra i lavori più rilevanti, un articolo recentemente apparso sulla rivista Nature (Pham et al., 2014: Deep-water longline fishing has reduced impact on Vulnerable Marine Ecosystems, Nature, Scientific Reports 4:4837) valuta l’impatto sugli organismi bentonici di una singola rete a strascico paragonabile a quello di circa 1000 palamiti di 3600 ami ciascuno e promuove pertanto l’uso di questi ultimi come tecnica di pesca commerciale sostenibile. Il movimento d’opinione, che tenta di eliminare gli strumenti passivi dagli attrezzi consentiti alla pesca sportiva, è espressione di gruppi di interesse molto forti (pesca professionale, aziende del settore, alcune associazioni) che cercano di marginalizzare chi, per carenza di mezzi e rappresentanza, non ha possibilità di ribattere adeguatamente. La pesca professionale, che attraversa una crisi profondissima, rivolge la propria attenzione nei confronti della possibile concorrenza della pesca sportiva. Alcune associazioni di categoria e le aziende costruttrici di attrezzature da pesca non hanno interesse a tutelare, se non marginalmente, la pesca tradizionale con il palamito, nassa e degli attrezzi passivi ponendosi come unici depositari e portatori di una pesca eticamente superiore. Al palamito viene imputato, in particolare, di non essere un sistema di pesca compatibile con la tecnica del catch and release, pertanto di non poter effettuare il rilascio di pesci vivi sotto misura minima di legge. A parte il fatto che questo avviene anche per i palamiti dei professionisti (soggetti agli stessi obblighi degli sportivi sulle misure minime), sarebbe sufficiente introdurre una misura minima di amo o/e l’uso obbligatorio di circle-hook per superare il problema. Esiste un’ampia bibliografia scientifica che testimonia che maggiore è la dimensione dell’amo, maggiori sono le taglie delle specie catturate e non viceversa (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica Applicata al Mare, ICRAM). Pertanto anche questo presupposto, scorretto dal momento che qualsiasi tipo di pesca permette, di per se stesso, di catturare pesci morti, o comunque senza possibilità di sopravvivenza, può essere superato in quanto per qualsiasi tipo di pesca è possibile attuare misure per evitare o ridurre la mortalità dei pesci catturati.

Di conseguenza, semplici accorgimenti quale l’utilizzo degli ami circle anche nella pesca con il palamito e una corretta gestione dei tempi di permanenza in acqua dell’attrezzo porrebbero il palamito al pari delle altre tecniche di pesca in cui questi ami sono utilizzati e consentono con efficacia il catch and release. È possibile, però, quantomeno porre e porsi degli interrogativi (anche di carattere scientifico) sulla validità del sistema del catch and release. In particolare, il tasso di sopravvivenza dei pesci rilasciati necessita approfondite indagini scientifiche, in quanto lo stress esercitato dalla cattura, le ferite inferte degli ami e i barotraumi nel caso di pesca a profondità superiori a qualche decina di metri possono indurre nel pesce lesioni tali da comprometterne la vitalità e l’attività riproduttiva anche a medio-lungo termine (ICES WGRFS Report 2015). Ad esempio Coggins et al. (Effects of cryptic mortality and the hidden costs of using length limits in fishery management. Fish and fisheries 8(3): 196-210, 2007) stimano nel 30% il tasso di mortalità dei pesci rilasciati, una percentuale tutt’altro che trascurabile. Viene poi spesso erroneamente rimarcato che la pesca con il palamito consentirebbe facilmente, quasi in maniera automatica, il superamento del limite di 5 kg a persona.

Quasi mai si considera tuttavia che la pesca col palamito, in ragione della complessità e del tempo richiesto per le varie fasi (preparazione e manutenzione dell’attrezzatura, innesco, calata, salpata) è un tipo di pesca che necessita in genere la collaborazione di più pescatori, con il risultato che il limite di pescato aumenta con l’aumentare delle persone coinvolte fino a renderlo difficile da raggiungere e pressoché impossibile da superare. La pesca con il palamito è per sua natura un tipo di pesca che necessita una regolamentazione e una limitazione nel numero di ami utilizzati. È sotto questo aspetto che va considerata la distinzione con la pesca professionale, che praticamente non utilizza quasi più questo attrezzo per la sua grande complessità e laboriosità (eccetto ché quello per i grandi migratori), non nell’utilizzabilità dello strumento in sé. L’attrezzo di pesca deve essere consentito infatti nel rispetto dei limiti previsti. La questione della limitazione è centrale, perché è la chiave per comprendere il sistema normativo che disciplina l’utilizzo del palamito a livello europeo.

La legislazione di paesi comunitari, e non solo, ha ritenuto, del resto, ritenuto di non vietare lo strumento del palamito ai pescatori sportivi e a questo proposito si richiamano le soluzioni normative adottate da alcuni paesi. In Croazia è stato introdotto un articolato sistema di licenze per la pesca sportiva. La pesca del palamito è consentita a fronte del rilascio di una licenza al pari dei restanti metodi di pesca sportiva. I limiti previsti dalla legislazione croata sono di 100 ami per imbarcazione. A Cipro il Regolamento 17B della Legge Nazionale sulla pesca consente l’utilizzo del palamito per i pescatori sportivi con il limite di 200 ami per imbarcazione e lunghezza massima di 500 mt. In Francia il decreto 90-168 del 11/07/1990 ha previsto che siano consentiti 2 palamiti con un numero massimo di 30 ami per ciascuno. È ammesso poi l’utilizzo di due nasse. In Grecia, paese di mare per eccellenza, l’Ordine Presidenziale n. 373 sulla pesca sportiva e ricreativa del 16 luglio 1985 consente la possibilità per il pescatore sportivi di utilizzare il palamito con i seguenti limiti: 150 ami per ciascun pescatore con il limite massimo di 300 ami per imbarcazione. È ammesso poi l’utilizzo di due nasse. A Malta non esistono limitazioni per la pesca in relazione a modalità ed attrezzature di pesca sportiva. In Montenegro la legge del 2009 sulla pesca e sulla maricoltura autorizza la pesca con il palamito per un massimo di 50 ami per pescatore. Tale normativa sostituisce il limite precedente di 150 ami. Interessante notare come nel modificare la legge, lo strumento non sia stato eliminato ma sia stato modificato il limite. In Norvegia la disposizioni che regolano la pesca marittima (Act 3 Giugno 1983, n. 40) consentono la pesca con i palamiti fino al limite di 300 ami per pescatore. In Turchia non vi sono limitazioni per la pesca ricreativa per quanto attiene agli strumenti autorizzati. Sono autorizzati tutti i sistemi di pesca con la lenza, compreso ovviamente il palamito. I pescatori professionisti spesso hanno lamentato la concorrenza proveniente dalla pesca sportiva. La concorrenza esiste per la scorrettezza e slealtà mostrata da pescatori “pseudosportivi” (in realtà pescatori professionisti al nero), che sovente pescano quantitativi di pesce superiori al limite consentito di 5 kg a persona (peraltro non necessariamente usando il palamito, ma anche con altri sistemi di pesca più o meno sofisticati quali il drifting, traina con il vivo e bolentino di profondità e con l’ausilio di costosi mezzi tecnologici) e soprattutto vendono il pescato in contrasto alle norme che lo vietano. Sotto questo punto di vista sono più che comprensibili le critiche e le proteste dei pescatori professionisti, che vedono e subiscono la concorrenza sleale di questi pescatori professionisti fantasma camuffati da ricreativi, che ovviamente non devono affrontare i costi e le spese della pesca professionale (licenza, stipendi, contributi previdenziali dei marittimi). Le forze dell’ordine ammettono risorse insufficienti per i controlli, resi ancor più complessi in questo caso dalla capillarizzazione dei punti di sbarco, dallo svolgimento spesso irregolare e stagionale delle attività illecite, dalla frammentazione dei canali di vendita spesso di modeste quantità di pescato, la vendita del prodotto spesso al consumatore finale, la mancanza di formali e circostanziate denunce dai professionisti delle attività illecite dei pescatori pseudo-ricreativi, spesso per timore di ricatti e/o ritorsioni, la sottovalutazione del reato, ritenuto minore e tollerabile e socialmente accettato; infine l’attuale severa crisi economica, con situazioni anche drammatiche di sofferenza sociale, fa ritenere il mare come una fonte di guadagno senza controlli, senza regole e senza limiti. Le risorse economiche esistenti, eventualmente da raccogliere mediante l’introduzione di una licenza per la pesca ricreativa, dovrebbero essere pertanto utilizzate per incrementare e rendere più efficaci i controlli da parte degli Organi di Vigilanza nei confronti dei pescatori sportivi e pseudosportivi che non rispettano le regole esistenti.Un attento sistema di controlli sull’effettivo rispetto delle norme che regolamentano la pesca dilettantistica porterebbe sensibili e concreti effetti positivi per la tutela di una pesca ricreativa sostenibile come nettamente distinta dalla pesca professionale. Sarebbero senza dubbio auspicabili più severi e stringenti controlli sulla pratica della vendita del pescato da parte dei pescatori sportivi, pratica vietata, senza eccezioni, in tutti i paesi europei.

Ciò ridurrebbe fortemente le tensioni tra la pesca professionale e la pesca sportiva e riporterebbe il dialogo tra le parti a un livello di maggiore serenità privo di non necessarie e aprioristiche prese di posizioni. La derubricazione ed eliminazione del palamito sarebbero una misura inutilmente e ingiustamente punitiva che avrebbe il solo effetto di cancellare una parte importante della nostra cultura e tradizione marinara. La comunità e il nostro Paese subirebbero l’ennesimo danno perpetrato da parte di un mondo che aspira a rendere tutto indiscriminatamente uguale e che ormai rinuncia in maniera preventiva ed aprioristica alla propria storia ed alla propria condizione.

Roberto Silvestri, Biologo Marino della Pesca, Centro Interuniversitario di Biologia Marina (CIBM) Livorno. [email protected]

Federico Cassola, Dottore di Ricerca in Geofisica e Meteorologo, Università di Genova ed ARPAL

Filippo Cassola, Avvocato marittimista in Genova

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3 risposte a “Palamiti: facciamo il punto sul Disegno di Legge C 338”

  1. Troppi impedimenti, limitazioni, complicazioni di ogni genere, hanno allontanato i giovani dal mare. Il concetto che il mare è di tutti ha perso la sua efficacia nel tempo. La gente va al mare per spiaggiarsi e fare le obluzioni giornaliere. Regole sì, ma libertà di usufruire di ciò di cui la natura ci ha fatto dono.
    Magari un occhio di riguardo alla fase commerciale; su quella metterei dei grossi puntini sulle “i”.
    Comunque l’articolo farà il botto sui tuoi lettori, caro Maecello.
    Complimenti e Buongiorno.

  2. Articolo misurato e preciso, credo che la soluzione della eventuale limitazione sia quella più sensata anche se non risolve il problema del venduto abusivo.Per risolvere tale piaga sarebbe sufficiente adottare le misure prevista nella vicina Corsica ovvero “marcare” il pesce con il taglio del lobo della pinna caudale al momento della sbarco,in questo modo in tutta la filiera sapremmo l’origine del pescato e quindi anche i controlli potrebbero essere più efficaci ed effettuati da TUTTI gli organi di controllo nelle varie fasi e non solo dalla CP …….ma forse non c’è volontà di risolvere davvero il problema.
    Complimenti per l’articolo

  3. Come sempre l’Italia intende chiudere per sempre in un limbo ideato da qualche burocrate che altro non sa fare se non agire come i dottori del tempio,essi sono da bandire da questo governo,

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