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Legge 75/2026 sulla pesca: cosa cambia davvero per professionisti e sportivi

di Il Giornale dei Marinai | Normativa | Maggio 2026

Il 14 maggio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 21 aprile 2026, n. 75, intitolata Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. Il titolo potrebbe far pensare a una norma destinata ai grandi trasformatori agroalimentari, alle industrie del prosciutto o dei formaggi DOP. In realtà, l’ultimo capitolo della legge — il Capo V — riscrive quasi integralmente il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, cioè il principale testo sanzionatorio in materia di pesca marittima professionale e sportiva. Per chi va per mare, questa è la parte che conta.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia, con un occhio separato per chi pesca per mestiere e per chi lo fa per passione.


Per il pescatore professionale

Licenza, zone e tempi: la struttura base resta, ma cambia la “patente a punti”

Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni più comuni — pescare senza licenza valida, operare in zone o periodi vietati, sforare i quantitativi autorizzati, usare attrezzi non conformi — rimangono in una fascia che va da 1.000 a 6.000 euro. Non è un inasprimento drammatico sul lato monetario, ma la novità operativa è un’altra.

Il sistema a punti sulla licenza di pesca, infatti, non è nuovo — è in vigore dal 2012 — ma viene profondamente modificato nel suo meccanismo di applicazione. La riforma prevede che i punti vengano assegnati già in sede di accertamento dell’infrazione grave, e non solo a seguito della conclusione del procedimento amministrativo. Un cambiamento che punta chiaramente a rafforzare l’effetto dissuasivo della sanzione.

I punti più pesanti (7 punti) vengono assegnati nei casi considerati più gravi: pescare su stock sospesi per ripopolamento quando il prelievo supera i 100 kg, operare con navi inserite nelle liste INN dell’Unione Europea, o — elemento nuovo e significativo — intralciare attivamente il lavoro degli ispettori durante un controllo. Cinque punti scattano per la falsificazione della marcatura dell’imbarcazione o degli attrezzi, e per le violazioni sulle taglie minime quando il prodotto irregolare supera i 100 kg. Quattro punti per l’uso di reti da posta derivanti non conformi o attrezzi modificati nelle caratteristiche di selettività.

Chi pesca specie soggette a piani di ricostituzione — e qui rientrano il nasello, il gambero rosso, il tonno rosso — sa già che le normative sono più stringenti. Con questa legge, in caso di recidiva su queste specie scatta automaticamente la sospensione della licenza per tre mesi, e una seconda recidiva porta alla revoca. Nessuna discrezionalità: è automatico.

GPS, motore e dichiarazioni di cattura: nuovi obblighi e sanzioni

La legge introduce tre nuove fattispecie che prima erano scarsamente normate. Manomettere l’apparato motore per aumentare la potenza oltre i limiti della certificazione tecnica costa tra 1.000 e 6.000 euro. Navigare con un dispositivo di geolocalizzazione alterato, o interrompere volontariamente il segnale, comporta la stessa sanzione. Anche le violazioni sugli obblighi di registrazione e dichiarazione delle catture — inclusi i dati trasmessi via satellite attraverso il sistema VMS — rientrano nella stessa forbice, con l’aggravante che costituiscono infrazione grave (3 punti) se i prodotti irregolari rappresentano almeno il 10% del totale sbarcato.

L’obbligo di sbarco — il cosiddetto landing obligation europeo — trova finalmente una sanzione specifica nel diritto italiano: da 2.000 a 12.000 euro, con 3 punti di infrazione grave. Chi respingeva in mare specie soggette all’obbligo di sbarco rischiava finora sanzioni incerte e spesso difficili da applicare; ora la fattispecie è chiara.

Pesca INN: vietato anche rifornire le navi in lista nera

L’articolo 13-ter introduce il divieto esplicito non solo di praticare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, ma anche di partecipare a operazioni congiunte con navi INN, di rifornirle o prestar loro assistenza, e di operare come equipaggio su pescherecci inseriti nelle liste nere UE. Chiunque commercializzi prodotto proveniente da pesca INN rischia da 1.000 a 6.000 euro, con 7 punti sulla licenza. Si tratta di un allineamento al Regolamento CE 1005/2008, che già esisteva a livello europeo ma che nel diritto sanzionatorio italiano non aveva una norma specifica di recepimento altrettanto chiara.

Etichettatura e tracciabilità: dalla barca al banco del pesce

L’articolo 13-sexies impone il rispetto degli obblighi di etichettatura e tracciabilità in tutte le fasi della filiera, dalla cattura alla vendita al dettaglio. La sanzione (1.000–6.000 euro) è accompagnata dalla confisca del prodotto, con un’eccezione importante: la confisca non viene disposta se il trasgressore riesce a dimostrare che la partita è comunque rintracciabile in tutta la catena. È un incentivo concreto a tenere la documentazione in ordine anche quando le etichette fisiche mancano o sono errate.

Recidiva: il costo aumenta fino alla metà

Per quasi tutte le infrazioni — con alcune eccezioni tecniche — le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino alla metà in caso di violazione commessa nei cinque anni successivi alla prima, a condizione che il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta. Chi invece paga entro cinque giorni dalla contestazione beneficia di uno sconto del 30%. Il meccanismo premia chi chiude in fretta e punisce chi recidiva: una logica che tende a scoraggiare l’infrazione sistematica più che quella occasionale.


Per il pescatore sportivo e ricreativo

Il limite dei 5 kg giornalieri diventa una scala sanzionatoria

Chi pratica pesca sportiva, ricreativa o subacquea sa che il limite giornaliero di 5 kg (o un singolo esemplare di peso superiore) era già previsto dalla normativa vigente. La novità è che ora superarlo comporta sanzioni graduate in modo molto più preciso di prima. Da 5 a 10 kg si va da 500 a 3.000 euro; da 10 a 50 kg si sale tra 2.000 e 12.000 euro; oltre i 50 kg la sanzione può arrivare a 50.000 euro. Se tra il pescato ci sono specie soggette a piani di ricostituzione — e il tonno rosso è esplicitamente citato — queste cifre vengono aumentate di un terzo.

Vendere il pescato sportivo è vietato e costa caro

Non è una novità in assoluto, ma la legge lo ribadisce con una sanzione dedicata: chiunque ponga in vendita o eserciti commercio di prodotti della pesca non professionale rischia da 4.000 a 12.000 euro. E chi acquista quel pescato — il ristorante, la pescheria, il privato che compra dal barcaiolo al porto — rischia la sospensione dell’attività commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi. Questo secondo punto è nuovo e rilevante: fino ad ora il rischio ricadeva quasi esclusivamente sul pescatore, non sull’acquirente.

I fucili subacquei e i minori

Una norma specifica vieta di cedere o affidare un fucile subacqueo o attrezzo similare a un minore di sedici anni. La sanzione (1.000–3.000 euro) si applica sia a chi cede lo strumento che a chi lo affida sapendo che verrà usato. È una previsione che colma un vuoto normativo, anche se nella pratica era già considerata prassi consolidata dalla maggior parte dei club di pesca sportiva.

Taglie minime: anche qui la scala graduata

Le stesse sanzioni graduate previste per i professionisti sulle taglie minime si applicano anche alla pesca non professionale per quanto riguarda detenzione, trasporto e commercio. La regola della riduzione del 10% sul peso misurato per tenere conto dell’incertezza della bilancia vale in entrambi i casi — ma la legge precisa che non sono ammesse ulteriori riduzioni: quella percentuale assorbe tutto.


Cosa fare per non trovarsi nei guai

La legge non stravolge il quadro sanzionatorio, ma lo rende molto più preciso e cumulativo. Per il professionista, il punto critico è il sistema a punti: un paio di infrazioni gravi nello stesso periodo possono portare alla sospensione della licenza anche senza sanzioni pecuniarie particolarmente elevate. Tenere in ordine il GPS, il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e la documentazione di tracciabilità non è più solo una buona prassi, ma la prima difesa concreta contro l’accumulo di punti.

Per il pescatore sportivo, la novità più impattante è la responsabilizzazione dell’acquirente: il circuito informale di vendita del pescato sportivo — che nessuno si illude di non conoscere — diventa ora molto più rischioso per entrambe le parti.

La legge entra in vigore il 29 maggio 2026.


Fonte: Legge 21 aprile 2026, n. 75, GU n. 110 del 14-5-2026. L’articolo è redatto a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. *immagine di copertina realizzata con intelligenza artificiale.

Marcello Guadagnino
A cura di
Marcello Guadagnino
Direttore e resp. scientifico del Giornale dei Marinai
Biologo marinoResponsabile Scientifico Oceanis

Marcello Guadagnino - Biologo Marino. Direttore del Giornale dei Marinai. Responsabile scientifico di Oceanis. Opera come consulente scientifico, con competenze specifiche nella gestione sostenibile e nelle tecniche di pesca professionale.

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2 Commenti

  1. Salve. Chiedo cortesemente da dove all’interno della nuova norma , si possa interpretare che ora il sistema dei punti è variato, nel senso che i punti vengono applicati alla licenza in fase di commissione del l’infrazione e non più in base al decreto di attribuzione punti emesso dal capo del compartimento marittimo con l’ingiunzione di pagamento. Grazie

    1. La L. 75/2026 modifica strutturalmente il D.Lgs. 4/2012 introducendo una formula («comporta l’assegnazione di X punti») che aggancia l’effetto-punti direttamente all’accertamento dell’infrazione grave, senza subordinarlo esplicitamente all’ordinanza-ingiunzione del Capo del compartimento marittimo.

      Tuttavia, la legge è vigente dal 29 maggio 2026 e ad oggi non risultano ancora circolari attuative del MASAF o del Comando Generale delle Capitanerie di Porto che chiariscano le modalità operative concrete (chi annota i punti, in quale momento, con quale atto formale).

      Pertanto, allo stato attuale, è consigliabile:
      – attendere le istruzioni operative attese a breve;
      – in caso di contestazione già ricevuta, verificare con uno studio legale specializzato in diritto della pesca se l’assegnazione dei punti sia già formalmente avvenuta o se l’ufficio marittimo competente stia ancora applicando la procedura previgente in attesa di direttive. Cordialmente

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