Il certificato di idoneità al noleggio è obbligatorio quando l’unità da diporto (imbarcazione o natante) viene utilizzata per l’attività di noleggio, ovvero, quando l’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.
Il certificato d’idoneità al noleggio viene rilasciato previa visita ispettiva da parte degli enti accreditati ed il certificato ha una validità triennale.
Rientrano nelle attività di noleggio anche: il traino di piccoli gommoni e giochi d’acqua, il volo ascensionale, le brevi gite turistiche in mare, lo sci nautico per conto terzi, unità di appoggio (diving).
Riferimenti normativi: Codice della Nautica (D.L. 18 luglio 2005 n.171) ed il Regolamento di attuazione al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146)
Periodicità delle visite: il rinnovo del certificato di idoneità al noleggio è previsto dopo 3 anni dal rilascio
Convalida del certificato (visita occasionale): viene richiesta a seguito di gravi avarie o a seguito di notevoli mutamenti dell’unità da diporto